Con la legge di conversione n. 59/2020 è stata concessa la possibilità di svolgere le assemblee di condominio anche in via telematica.
Il primissimo passo che deve compiere l’Amministratore di Condominio è verificare che i condòmini possano accedere facilmente ai collegamenti, dalla potenza del segnale internet alla possibilità di un abbandono volontario da parte di ogni partecipante.
Come per le assemblee in presenza, anche per quelle in via telematica l’Amministratore deve tutelare il dibattito e l’esito delle votazioni. Resta naturalmente l’obbligatorietà di redazione del verbale, che dovrà sempre essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Anche se la riunione viene svolta telematicamente, la convocazione deve avvenire sempre a mezzo posta raccomandata, oppure via posta elettronica certificata, fax o consegna fisica.
Occorrerà porre una attenzione particolare all’effettiva apertura della piattaforma da utilizzare per l’assemblea telematica in prima convocazione: qualora la prima convocazione risultasse non effettiva, per la seconda convocazione saranno richiesti i quorum dell’art. 1136 del Codice Civile per la prima convocazione.
Il consenso alla partecipazione all’assemblea telematica deve essere della maggioranza dei condòmini e sarà necessario considerare nuovi moduli, nonché la clausola da inserire nel regolamento condominiale circa lo svolgimento di assemblee in via telematica.