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Scritto da 10RE Servizi Immobiliari il 11 ottobre 2020
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Può capitare a tutti di dovere o volere realizzare modifiche alla propria abitazione. Quando i cambiamenti sono minori non occorre seguire procedure particolari; ma quando i lavori sono destinati ad apportare modifiche consistenti, come l’abbattimento di muri o la modifica del volume, sono necessari adempimenti per il rilascio di permessi e autorizzazioni.

Ci sono linee guida nazionali che regolano le opere di modifica all’interno delle abitazioni, ma le Regioni e i Comuni possono prevedere ulteriori prescrizioni emanando leggi regionali e regolamenti edilizi comunali. Per questa ragione spesso è consigliabile rivolgersi a un Professionista, un Geometra per gestire le eventuali pratiche ed evitare di incorrere in sanzioni per evasione di pagamenti e permessi.

L’Art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 380/2001) individua diverse tipologie di intervento:

– Interventi di manutenzione ordinaria
– Interventi di manutenzione straordinaria
– Interventi di restauro e di risanamento conservativo
– Interventi di ristrutturazione edilizia

Per identificare la tipologia corretta, prima dell’esecuzione degli interventi, è necessario dunque valutare preventivamente l’entità delle opere, a cura di un tecnico preposto.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria non sono previsti particolari permessi in quanto rientrano nelle opere di edilizia libera.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, invece, necessitano di adempimenti specifici come la CILA o la SCIA.

La CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) deve essere inviata dal proprietario o dal titolare di diritto reale al Comune di ubicazione dell’immobile. È prevista in caso di manutenzioni non invasive, che non riguardano quindi le parti strutturali di una costruzione o di un caseggiato.

Gli interventi di manutenzione straordinaria più invasivi prevedono la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività); tuttavia questi interventi di ristrutturazione non devono produrre una variazione del volume dell’immobile oggetto di modifiche. Per quest’ultima condizione infatti è necessario il permesso di costruire.

In ultimo, occorre ricordare che oltre al rispetto delle regole nazionali, regionali e comunali chi desidera apportare modifiche al proprio appartamento dovrà tenere in considerazione il regolamento di condominio, al quale ci si dovrà attenere.
Sarà dunque necessario comunicare preventivamente l’entità e l’inizio dei lavori all’amministratore del condominio, il quale provvederà a darne notizia in assemblea. In particolare, l’Art. 1122 c.c. stabilisce che il condomino non dovrà eseguire lavori che possano danneggiare le parti comuni pregiudicando ad esempio la stabilità, il decoro o la sicurezza.

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