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Scritto da 10RE Servizi Immobiliari il 23 maggio 2020
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Il rogito è l’atto pubblico, redatto dal notaio, che attesta e formalizza gli atti di compravendita immobiliare. L’articolo 51 della legge sull’ordinamento del notariato n. 89/1913 prevede che il rogito debba avere un contenuto ben preciso.

Attraverso il rogito il notaio attribuisce certezza di tutto ciò che accade e ciò che viene comunicato in sua presenza: gli si conferisce quindi pubblica fede.

È dunque di fondamentale importanza che sia un atto pubblico perché da ciò dipende la validità del negozio, costituisce una prova ufficiale, lo rende conoscibile a terzi e soprattutto è un titolo esecutivo da far valere nei confronti del debitore.

Il notaio è legittimato dall’art. 1 della legge n. 89/1913 a redigere pubblicamente il rogito e a ricevere atti tra vivi a cui attribuisce pubblica fede, impegnandosi a conservarne il deposito e a rilasciarne certificati, estratti e copie.

Il rogito deve contenere l’intestazione “Repubblica Italiana” e una serie di dati essenziali e obbligatori tra i quali:

– la precisa indicazione della data e del luogo in cui è stato ricevuto;
– tutti i dati anagrafici, di residenza e professionali del notaio;
– tutti i dati anagrafici e la condizione delle parti, dei fidefacienti, dei testimoni o rappresentanti legali;
– allegato della copia o dell’origine della procura;
– l’indicazione esatta delle somme, delle quantità e delle date;
– la descrizione precisa dell’oggetto della compravendita;
– l’indicazione delle scritture e dei titoli inseriti nell’atto;
– le firme di tutte le parti, inclusi interpreti, testimoni, fidefacienti e del notaio stesso.

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