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Scritto da 10RE Servizi Immobiliari il 9 novembre 2020
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Abbiamo parlato qui delle agevolazioni fiscali previste nel caso di acquisto di un immobile destinato ad abitazione principale.

La Cassazione con ordinanza n. 22488 del 16 ottobre 2020 stabilisce che è possibile preservare il diritto alle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, qualora un immobile acquistato da meno di 5 anni e adibito ad abitazione principale fosse venduto in ragione dell’acquisto di una nuova casa: la condizione che ne salva il diritto è la registrazione, entro un anno dalla vendita, di una scrittura privata non autenticata che certifichi l’acquisto della nuova dimora, anch’essa destinata ad abitazione principale.

Con questa decisione per non perdere l’agevolazione non è necessario stipulare il rogito notarile e nemmeno la trascrizione dell’atto di acquisto nei Registri Immobiliari.

Di fatto, se l’immobile principale viene venduto prima della scadenza dei 5 anni dalla data di acquisto si verificano le condizioni di legge che fanno decadere le agevolazioni previste, a meno che il proprietario – entro questo periodo – acquisti una nuova casa entro un anno dalla vendita, destinandola ad abitazione principale e stabilendovi la residenza.

La Cassazione si è dunque espressa con decisione n. 7621/2017 sulla possibilità di redigere una scrittura privata non autenticata e registrata presso l’Agenzia delle Entrate, per evitare il decadimento dell’agevolazione, in quanto la scrittura privata non autenticata ne certifica la data di acquisto.

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